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Fonte: Image Line 
Articolo a cura di Ivano Valmori - Ideatore di SDS OnDemand

 

10 criticità per i distributori di prodotti per l'agricoltura

[...]

 

Abbiamo tracciato un percorso ad ostacoli ed individuato le 10 criticità relative alla vendita dei prodotti fitosanitari nelle quali è possibile sbagliare ed incorrere in sanzioni.

 

Sono fermamente convinto che svolgere il mestiere del distributore sia tutt'altro che semplice e sono certo che questa guida, concreta ed essenziale, possa contribuire ad evitare “gli errori che costano” ed essere di grande aiuto per tutti i distributori.

 

Per ognuno dei 10 “ostacoli” abbiamo creato una premessa, cercato di individuare le possibili violazioni, i riferimenti normativi e l’ammontare delle sanzioni amministrative che vengono comminate dalle rispettive norme.

 

[...]

 

Ivano Valmori
Ideatore di SDS OnDemand


1 - Autorizzazione alla vendita

L’autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti da parte dei distributori è ancora disciplinata dal DPR 290/01, a sua volta quasi fotocopia dello “storico” DPR 1255, nella parte relativa alle caratteristiche dei locali e alle prescrizioni da seguire per la relativa commercializzazione. Il provvedimento fissa i requisiti per poter vendere prodotti fitosanitari e coadiuvanti, in particolare le caratteristiche dei locali adibiti alla vendita e il divieto di commercializzazione di prodotti allo stato sfuso e in modalità ambulante. Ovviamente le prescrizioni per la vendita non si limitano a questo, come vedremo oltre, e questa disarmonia è da attribuirsi all'ancora caotico modo italico di legiferare, fatto di rattoppi, copia/incolla e proroghe. I controlli sono affidati agli enti regionali e le relative sanzioni vengono genericamente individuate applicando la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (legge 283/62 e successivi aggiornamenti), rispettando l’impianto legislativo originale del DPR 1255/68.


VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
L’autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità, effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell’impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l’autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e gestione dei locali entro sessanta giorni. [art. 22 D.P.R. 290/01]Art.17 della L.283/62258 €
È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
[art. 24 c. 1 D.P.R. 290/01]
Art.17 della L.283/62258 €


2 - Abilitazione alla vendita

L’abilitazione alla vendita è disciplinata dal recepimento italiano (D.lgs. 150/12) della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e riguarda gli adempimenti a carico della figura professionale del distributore, inteso come “persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio”. Le sanzioni, questa volta previste dal provvedimento stesso, puniscono chi è privo dell’abilitazione citata.


VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso di abilitazione alla vendita. [art. 8 D.lgs. 150/12]Art.24 c.1 D.lgs. 150/12da 5.000 a 20.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. [art. 8 D.lgs. 150/12]Art.24 c.5 D.lgs. 150/12da 5.000 a 15.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.Art.24 c.11 D.lgs. 150/12 


3 - Stoccaggio

Lo stoccaggio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti trova attuazione nel D.lgs. 150/2012e nel Piano nazionale d’azione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), decreto 22 gennaio 2014, che aggiungono ulteriori requisiti di sicurezza a quelli previsti dal D.P.R. n 290/2001 (con le sue sanzioni “simboliche”) e dal D.lgs. 81/2008. Il D.lgs. 81/08 testo “unico” sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede sanzioni amministrative e anche penale (arresto o ammenda) “depenalizzate” ai sensi del D.lgs. 758/94.

VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. [art.24 c.1 DPR290/01]Art.17
della L.283/62
258 €
Prevista dall’art.17 della L. 283/62
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, (e gli analoghi che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute prot. n. 19953 del 15 maggio 2015),   


sono conservati in appositi locali  o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. [art.24 c.2 DPR290/01] Tutti i prodotti fitosanitari, compresi i prodotti irritanti (e analoghi vedi sopra), non debbano essere liberamente accessibili all’acquirente, ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla vendita o altri soggetti espressamente autorizzati [Circolare Ministero della Salute prot. 23184 del 03/06/2016]Art.17
della L.283/62
258 €
Prevista dall’art.17 della L. 283/62
  SANZIONI
PENALI
Nella valutazione di cui all’articolo 28 (dei rischi), il datore di lavoro deve preliminarmente determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti [Art. 223 c.1 D.lgs. 81/08]. (Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa).Art. 262,
co. 1, lett. a)
D.lgs. 81/08
arresto da tre a sei mesi
o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €


Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) … b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; 
[Art. 225 c.1 D.lgs. 81/08]
Art. 262,
co. 2, lett. a)
D.lgs. 81/08
l’arresto da tre a sei mesi
o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. [Art. 163 c.1 D.lgs. 81/08]Art. 165,
co. 1, lett. a)
D.lgs.81/08
arresto da tre a sei mesi
o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €



4 - Registro di carico e scarico

La tenuta del registro di carico e scarico, ovvero l’obbligo di registrare e di conservare per almeno 5 anni i dati di vendita dei prodotti fitosanitari, è prevista dal regolamento 1107/2009. È anche rimasta come adempimento del DPR 290/01, con parziale e non inaspettata ridondanza di norme, per via dell’assenza del termine “coadiuvanti” nel regolamento comunitario citato. Le sanzioni per le infrazioni al regolamento sono dettagliate nel D.lgs. 69/14, mentre quelle del DPR 290/01 sono derivate da quanto previsto dalla legge 283/62.

VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, … i distributori i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall’articolo 67 del REG (CE) n. 1107/2009, per almeno cinque anni dalla data dell’ultima annotazione sono soggetti alla sanzione amministrativa.Art.11 c.1 D.lgs. 69/14Da 3.000 a 10.000 €
Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Art.12 c.4 D.lgs. 69/14 


In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha causato l’illecito.Art.12 c.2 D.lgs. 69/14 
Qualora successivamente all’emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.Art.12 c.2 D.lgs. 69/14 
Nella voce “carico” devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell’impresa produttrice, la data di arrivo della merce. Nella voce “scarico” devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita, gli estremi del “certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo” dell’acquirente. [art.24 c.4,5 DPR290/01 e art. 10 c.2 D.lgs. 150/12]Art.17 della L.283/62

 

 


5 - Dati di vendita

La trasmissione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, da quest’anno da effettuarsi esclusivamente accedendo al portale del SIAN, è prevista dal D.lgs. 150/12. Questa procedura è comparsa nel panorama normativo italiano da quasi trent'anni (Circolare Ministeriale 17 Marzo 1987, n° 12) e viene attuata, dopo alcuni rinvii “tecnici”, da circa 25.

 

Nonostante questa esperienza unica in Europa, ci sono ancora notevoli disagi per i rivenditori, alle prese con una banca dati quasi doppione (le dichiarazioni di vendita si basano sulla banca dati del SIAN, aggiornata in modo “manuale” a partire dalle informazioni già contenute nella banca dati del Ministero della Salute, l’unico ente preposto al rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti), spesso non aggiornata e incapace di gestire eventi “catastrofici” come il cambio nome di un prodotto.

 

In realtà la banca dati del SIAN gestisce informazioni importantissime (ad esempio colture e fitoparassiti autorizzati) non catalogate dal Ministero della Salute ma spesso l’aggiornamento non viene effettuato con la tempestività che si vorrebbe.

 

Tuttavia abbiamo sperimentato direttamente la prontezza con cui sono stati risolti errori e/o problemi di qualsiasi genere, dopo semplice segnalazione telefonica o per email.


VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 8 che non adempie all’obbligo di trasmissione dei dati di vendita.Art.24 c.12 D.lgs. 150/12da 500 a 1.500 €
Il caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione.Art.24 c.12 D.lgs. 150/12 


6 - Vendita a utilizzatore professionale

La vendita all’utilizzatore professionale è disciplinata dal più volte citato D.lgs. 150/12 e dal PAN. Per utilizzatore professionale si intende la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

 

A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.

 

(Tale abilitazione serve anche per l’utilizzo dei prodotti.)

 

Rispetto alla vecchia normativa (DPR 290/01) non si fa più riferimento alla classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari. Allo stato attuale delle cose, le sanzioni comminabili riguardano la vendita all'utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari senza un adeguato accertamento del certificato di abilitazione, la mancanza di informazioni in merito alla tutela della sicurezza e della salute di colui che li usa e alla tutela dell’ambiente e la commercializzazione di prodotti non autorizzati o illegali, regolamentata dal PAN con la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione alla vendita e dal D.lgs. 69/14 con salatissime sanzioni pecuniarie.


VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta:

  • identità dell’acquirente
  • validità dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo

e che non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione [art. 10 c.2 D.lgs. 150/12]

Art.24 c.2 D.lgs. 150/12da 2.000 a 10.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazioneArt.24 c.11 D.lgs. 150/12 


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che all’atto della vendita non fornisce all’acquirente informazioni adeguate su:

  • corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute e per l’ambiente connessi al loro impiego
  • corretto smaltimento dei rifiuti 
    [art. 10 c.1 D.lgs. 150/12]
Art.24 c.3 D.lgs. 150/12da 1.000 a 5.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.Art.24 c.11 D.lgs. 150/12 
Revoca dell’abilitazione.
Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
Allegato I Parte C
D.I. 22/01/14 P.A.N.
 
Sospensione dell’abilitazione. Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego. Allegato I Parte C
D.I. 22/01/14 P.A.N.
 


Revoca dell’abilitazione. Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego.Allegato I Parte C
D.I. 22/01/14 P.A.N.
 


7 - Vendita a utilizzatore non professionale

La vendita a hobbisti è attualmente in disciplina provvisoria in attesa del provvedimento sui prodotti ad uso non professionale. Con la circolare n. 1398 del 01/01/2016 il Ministero della salute ha disciplinato che la vendita ai “non professionali” può riguardare esclusivamente prodotti non classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (e gli analoghi che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute prot. n. 19953 del 15 maggio 2015 citata in precedenza). Solo alcune regioni “virtuose” come l’Emilia Romagna hanno introdotto l’obbligo di raccogliere i dati degli acquirenti di prodotti fitosanitari e coadiuvanti “non soggetti al patentino” e limitato i quantitativi acquistabili, per evitare abusi.


VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che all’atto della vendita non fornisce all’utilizzatore non professionale le informazioni generali su:

  • rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso
  • pericoli connessi all’esposizione
  • e in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro
  • nonché sulle alternative eventualmente disponibili [art. 10 
    c.3 D.lgs. 150/12]
Art.24 c.4 D.lgs. 150/12da 1.000 a 5.000 €

Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.

Art.24 c.11 D.lgs. 150/12 


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura “prodotti fitosanitari destinato ad utilizzatori non professionali”. Articolo temporaneamente sospeso in attesa di Decreto sui non professionali

Art.24 c.6 D.lgs. 150/12da 1.000 a 5.000 €

Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.

Art.24 c.11 D.lgs. 150/12 

Revoca dell’abilitazione.
Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.

Allegato I Parte C
D.I. 22/01/14 P.A.N.
 

Sospensione dell’abilitazione.
Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.

Allegato I Parte C
D.I. 22/01/14 P.A.N.
 


Revoca dell’abilitazione.
Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale.

Allegato I Parte C
D.I. 22/01/14 P.A.N.
 


8 - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

L’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari è attualmente disciplinata dal regolamento comunitario 1107/2009 (alla luce delle numerose deroghe e previgenze che vi risparmiamo), le cui sanzioni sono indicate dal D.lgs. 69/14. Le sanzioni sono salatissime: si va dai 15.000 sino ai 150.000 € per la vendita di prodotti privi di autorizzazione (e ci mancherebbe: sino al 1999 c’era il penale!) ai 20.000- 35.000 € comminati in caso di vendita oltre il periodo concesso per lo smaltimento delle scorte di formulati revocati o modificati, solo per citare alcuni esempi. Queste cifre significative potranno essere notevolmente scontate in caso di “fatti di particolari tenuità”. Singolare che il distributore possa incorrere in sanzioni se commercializza un prodotto la cui composizione è differente da quella autorizzata: a parte la sostanza attiva e i coformulanti pericolosi, queste informazioni confidenziali non sono mai note ai distributori. In realtà questa casistica è una vendita di un prodotto non autorizzato all’insaputa del distributore.


VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immagazzina o immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo dell’autorizzazione prescritta dal Reg Ce 1107/2009 è soggetto alla sanziona amministrativa …Art. 2 c.1 D.lgs. 69/14da 15.000 a 150.000 €
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa ...da 1.000 a 20.000 €
Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.Art. 12 c.4 D.lgs. 69/14 
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.Art. 12 c.1 D.lgs. 69/14 


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo del permesso
al commercio parallelo prescritto dal regolamento è soggetto alla sanziona amministrativa …
Art. 2 c.2 D.lgs. 69/14da 15.000 a 150.000 €
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa ... da 1.000 a 20.000 €
Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.Art. 12 c.4 D.lgs. 69/14 
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.Art.12 c.1 D.lgs. 69/14 


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque … immette sul mercato un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione è differente rispetto a quella autorizzata dall’autorità competente è soggetto alla sanziona amministrativa …Art. 2 c.3 D.lgs. 69/14 da 15.000 a 150.000 €
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa ... da 1.000 a 20.000 €
Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.Art. 12 c.4 D.lgs. 69/14 
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.Art.12 c.1 D.lgs. 69/14 


Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell’ambiente, chiunque vende, ... smaltisce e immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari violando i termini e le modalità definite dall’Autorità competente è soggetto alla sanziona amministrativa … [violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte derivanti dall’art. 46 del REG (CE) n.1107/2009]Art. 5 c.1 D.lgs. 69/14 da 20.000 a 35.000 €
In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha causato l’illecito.Art.12 c.2 D.lgs. 69/14 
Qualora successivamente all’emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito.Art.12 c.3 D.lgs. 69/14 


Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.Art. 12 c. 4 D.lgs. 69/14 


9 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Abbiamo inserito in questo capitolo a parte le norme del REACH, che prevedono sanzioni salatissime per la mancata trasmissione di informazioni “a valle” (tipico caso la consegna della scheda di sicurezza all’utilizzatore) e “a monte” (tipico caso la mancata trasmissione al fornitore di informazioni su effetti indesiderati dei prodotti sulla salute umana e sull’ambiente), ma anche per la mancata conservazione dei documenti riguardanti la sicurezza per il periodo richiesto di 10 anni.

VIOLAZIONERIFERIMENTO
NORMATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafi 1 [fornitura scheda di sicurezza], 3, 8 e 9, del regolamento [REACH (1907/2006)] o ogni attore della catena di approvvigionamento [es. utilizzatore a valle, distributore] che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ...Art. 10 c. 2 D.lgs. 14/07/2009, n° 133da 10.000 a 60.000 €


Salvo che il fatto costituisca reato, l’attore della catena d’approvvigionamento di una sostanza o di un preparato [es. utilizzatore a valle, distributore] che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 34 del regolamento [REACH (1907/2006)] [comunicazione effetti indesiderati a monte della catena di approvvigionamento], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da …Art. 10 c. 7 D.lgs. 14/07/2009, n° 133da 3.000 a 18.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo, l’utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 1 del regolamento [REACH (1907/2006)] [conservazione della documentazione] , e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.Art. 10 c. 9 D.lgs. 14/07/2009, n° 133da 3.000 a 18.000 €
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste del presente decretoD.lgs. 133/09 art. 19 c. 1 


10 - C’è anche il penale!

Le sanzioni previste dai provvedimenti appena discussi non riguardano i cosiddetti usi “molto impropri” di prodotti fitosanitari e coadiuvanti: non pensate di poter avvelenare impunemente la suocera perché non trovate questa fattispecie nell’elenco!

A parte gli scherzi, alcuni tra i casi appena descritti, tipo la vendita di formulati non autorizzati o contraffatti o di prodotti ad uso professionale a utilizzatori non professionali, nascondono spesso reati penali quali:

  • Ricettazione 648 Codice Penale;
  • Riciclaggio 648 bis Codice Penale;
  • “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter Codice Penale) punibile con la reclusione da quattro a dodici anni”;
  • Truffa Art. 640 Codice Penale;
  • Frode in commercio (Art. 515 Codice Penale, con reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 €);
  • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517 Codice Penale;
  • Abuso di professione Art. 348 Codice Penale.

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Papavero ibrido (Papaver hybridum)
Elafobosco (Pastinaca sativa)
Forasacco dei tetti (Bromus tectorum)
Cicerbita (Sonchus asper)
Malva (Malva silvestris)
Veronica opaca (Veronica opaca)
Menta dei campi (Mentha arvensis)
Pesco (Pesco)
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Vite ad uva da vino (Vite ad uva da vino)
Melo (Melo)
Fragola (Fragola)
Ciliegio (Ciliegio)
Albicocco (Albicocco)
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Deltametrina (insetticidi)
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Glifosate (erbicidi)
Bicarbonato di sodio (corroboranti)
Estratto d'aglio (nematocidi)
z-8-dodecen-1-olo (feromoni)
Adalia bipunctata (ausiliari biologici)
Rame (nutrizionali)
Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)
Cracking (Cracking)
Cocciniglia farinosa della vite (Planococcus ficus)
Muffa grigia o Botrite (Botrytis cinerea)
Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae)
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Bolla del pesco (Taphrina deformans)
Mal dell'esca (Mal dell'esca)

Chi siamo



Da oltre 30 anni, con il nostro team di tecnici operiamo in agricoltura con serietà e impegno, acquisendo esperienza e conoscenza in fitoiatria, fisiologia e nutrizione vegetale.

Grazie a queste doti, la lunga esperienza tecnica e conoscenza acquisita in campo, la collaborazione con persone brillanti, creative e dinamiche, abbiamo sviluppato questa piattaforma informatica DSS (Decision Support System), unica nella sua completezza ed accessibilità, che in breve tempo è diventata un indispensabile strumento decisionale per migliaia di operatori iscritti e che punta a trasformarsi presto nel principale riferimento tecnico e commerciale di molteplici realtà agricole e non.

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