IVA agevolata per le cessioni di fertilizzanti
Fonte: periodico "Fertilizzanti"
Articolo a cura di Francesco Scarpa
info@studioscarpa.pro
Facciamo chiarezza sul regime IVA dei fertilizzanti
L'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare in caso di cessione di un fertilizzante è sempre stata una questione particolarmente critica per tutti gli imprenditori (agricoli e non) che commercializzano tali prodotti.
Innanzitutto, va segnalato che tale fattispecie è oggetto di una specifica previsione normativa - contenuta nel punto n. 19 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (il c.d. "Decreto IVA") - la quale prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 percento (in luogo della misura ordinaria, attualmente pari al 22 percento) con riferimento alle cessioni aventi a oggetto "i fertilizzanti di cui alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748".
Il primo elemento di criticità è rappresentato dal fatto che la disciplina IVA non tiene conto dell'evoluzione normativa che ha interessato la materia dei fertilizzanti. Infatti, la Legge 19 ottobre 1984, n. 748 è stata abrogata e la materia dei fertilizzanti è attualmente disciplinata dal Regolamento (CE) 13 ottobre 2003, n. 2003/2003 e dal Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217, che regola i prodotti nazionali non compresi nel Regolamento CE.
Ebbene, sulla base di tale evoluzione, si ritiene che il riferimento contenuto nella normativa IVA alla Legge n. 748/1984 debba essere considerato come implicitamente abrogato e sostituito con le fonti normative che attualmente regolano la disciplina dei fertilizzanti (e, dunque, al Reg. CE n. 2003/2003 e il D.Lgs. n. 75/2010).
Ciò chiarito, occorre precisare al ricorrere di quali condizioni trova applicazione l'aliquota IVA agevolata. Il legislatore utilizza come criterio esclusivo il bene oggettivamente considerato: l'aliquota al 4 percento trova applicazione con riferimento alla cessione di tutti i prodotti che sono considerati fertilizzanti in base alla normativa in vigore al momento della cessione.
In altri termini, l'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata all'unica condizione che il prodotto commercializzato sia incluso nell'allegato 1 al Regolamento CE (che contiene i "Concimi CE") oppure in uno dei 6 allegati al D.Lgs. n. 75/2010 (e, dunque, che esso sia, alternativamente, classificato tra: All. 1 "Concimi nazionali"; All. 2 "Ammendanti"; All. 3 "Correttivi"; All. 4 "Substrati di coltivazione"; All. 5: "Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali"; All. 6 "Prodotto ad azione specifica").
A nulla rilevano, ai fini della corretta aliquota IVA applicabile, né le caratteristiche soggettive del venditore né la destinazione del fertilizzante al settore dell'agricoltura o a quello dell'industria (come chiarito dalle Risoluzioni Ministeriali n. 460426 del 21 dicembre 1987 e n. 461010 del 14 novembre 1987).
Quanto sin qui detto, inoltre, porta a escludere l'applicazione dell'IVA agevolata al 4 percento nel caso di cessione di prodotti che, pur avendo nel commercio riconosciute proprietà fertilizzanti, non sono inclusi nell'elenco dei fertilizzanti delle citate fonti normative.
Per poter applicare l'aliquota agevolata è necessario attendere che tale prodotto venga inserito negli appositi elenchi normativi per effetto, per quanto riguarda la normativa comunitaria, del parere positivo della Commissione Europea, o, per quanto concerne la normativa nazionale, dell'emanazione di un apposito Decreto da parte del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti.
Un'ultima questione riguarda il trattamento IVA delle operazioni accessorie alla Cessione del fertilizzante. Per precisa disposizione di legge, infatti, le prestazioni accessorie subiscono il medesimo trattamento dell'operazione principale e, dunque, nel caso di specie, potranno anch'esse beneficiare dell'aliquota agevolata applicabile in caso di cessione di un fertilizzante (art. 12 del Decreto IVA).
Le operazioni accessorie sono operazioni collegate alla cessione del fertilizzante (l'operazione principale) da un nesso di dipendenza funzionale.
Esse non costituiscono per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale ricevuto.
Va precisato, tuttavia, che affinché tali operazioni possano essere qualificate come accessorie devono essere effettuate nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale e direttamente dal soggetto che pone in essere l'operazione principale, ovvero da un terzo, purché per conto e a spese del primo.
A titolo esemplificativo possono essere qualificate come operazioni accessorie, al ricorrere dei suddetti requisiti, le operazioni di trasporto, imballaggio, confezionamento e la fornitura di recipienti o contenitori.