Fonte: periodico "Fertilizzanti"
Articolo a cura di Riccardo Calzavara calzavara@arvan.it
Il decreto ministeriale del 18 luglio 2018 ha riscritto le norme che regolano i corroboranti
II 6 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 18 luglio 2018 — Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
Con il presente Decreto entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione è stato abrogato e sostituito il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009 e sono state riscritte le norme per la commercializzazione dei corroboranti.
Le principali novità sono l'introduzione di 4 nuovi tipi di corroboranti: estratto integrale di castagno a base di tannino, soluzione acquosa di acido ascorbico, olio vegetale trattato con ozono ed estratto glicolico a base di flavonoidi e l'obbligo di comunicare l'intenzione di commercializzare un corroborante.
Al punto C dell'Allegato 3 del decreto è infatti previsto che: "La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto «Corroborante» deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al
competente Ufficio del Mipaaf, che il Corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della Tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati. Tale «Autodichiarazione» riveste particolare rilevanza nel caso dei «Preparati biodinamici» per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi nota Commissione europea del settembre 2013)."
Inoltre sempre all'Allegato 3 vengono riportate le nuove indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in una etichetta di corroborante, che riportiamo di seguito:
1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante
a) In intestazione l'etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico cioè: CORROBORANTE - Potenziatore delle difese delle piante.
b) Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.
2) Denominazione commerciale del prodotto
Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la Tipologia approvata e inserita nell'allegato 2 del presente decreto ministeriale (vedi tabella a fine articolo).
3) Composizione
Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa ecc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
4) Dosi e modalità d'impiego
5) Precauzioni d'uso e avvertenze
6) Distributore Esempio: Giallo S.r.l. Via Chiaro Scuro, n. 1 - 00123 (ABC).
Fabbricante Esempio: Rossi & Verdi S.p.A. Via Azzurro Bianchi, n. 2 - 00456 (DEF)
Il Fabbricante è il responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. È considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore od ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta.
7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione
8) Funzione agronomica e modalità d'azione
9) Data di scadenza del prodotto
10) Composizione in ordine % di peso dei componenti.
Le principali novità rispetto al decreto n. 18354 del 27 novembre 2009 sono le seguenti:
- Scrivere in lettere MAIUSCOLE la parola corroborante.
- Aggiungere la dicitura: "Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici."
- Sostituire: "Stabilimento di produzione e confezionamento:" con "Fabbricante".
- Sostituire: "Responsabile dell'immissione in commercio:" con "Distributore".
- Va aggiunta la data di scadenza del prodotto.
- Va aggiunto il lotto di produzione.
- Va aggiunta la composizione in ordine % di peso dei componenti
- Eliminare la frase: "Autorizzazione non richiesta ai sensi del D.M. 27 novembre 2009, n. 18345."
Nel testo del Decreto, a nostro avviso, mancano alcuni punti fondamentali, quali il tempo per smaltire le scorte dei vecchi corroboranti e le precise indicazioni su come compilare l'autocertificazione. Il 12 ottobre si è tenuta una riunione della commissione sui corroboranti e a breve uscirà una circolare esplicativa, che dovrebbe sanare ogni tipo di dubbio.
Sicuramente questo nuovo decreto fa tornare di moda una interessante categoria di prodotti, che possono andare a coprire notevoli fette di mercato.
Indirizzi a cui va spedita l'autocertificazione:
Spett.le Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e-mail: pqai1@politicheagricole.gov.it |
ALLEGATO 2
PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI
Elenco tipologie di «Corroboranti potenziatori delle difese delle piante» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 2012.
Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene.
Denominazione della tipologia di prodotto | Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale | Modalità e precauzioni d'uso |
1. Propolis | È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito | |
2. Polvere di pietra o di roccia |
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. |
Esente da elementi inquinanti |
3. Bicarbonato di sodio |
Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo. |
|
4. Gel di silice |
Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari. |
5. Preparati biodinamici | Preparazioni previste dal reg. CE n. 834/07, art. 12, lettera c. | |
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canape), borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.) | Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di coformulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. 1) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009. |
|
7. Lecitina |
Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%. |
|
8. Aceto |
Di vino e frutta |
9. Sapone molle e/o di Marsiglia | Utilizzabile unicamente tal quale | |
10. Calce viva | Utilizzabile unicamente tal quale | |
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino | Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini. | |
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico |
Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%. |
ll prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici. |
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico | Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%. | ll prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici. |
13. Olio vegetale trattato con ozono | Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole). | Trattamento ammesso sulla coltura in campo |
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi | Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante. | Trattamento ammesso sulla coltura in campo |