Fonte: periodico "Fertilizzanti"
Articolo a cura di Carlo Bazzocchi e Lauriane Elodie Borget
carlo.bazzocchi@gmail.com
Un'importante categoria di prodotti sta diventando sempre più interessante per il mercato italiano
L'agricoltura biologica prevede le misure preventive per la normale gestione della salute delle piante, come cita l'articolo 12, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 834/2007 che riporta: "La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici".
Qualora queste misure non sono sufficienti, le normative definiscono quali mezzi tecnici sono consentiti in agricoltura biologica per aiutare l'agricoltore; le procedure per la regolarizzazione dei prodotti nonché le indicazioni per un corretto utilizzo. Questo articolo riporta la classificazione di questi mezzi tecnici utilizzabili e in particolare le sostanze di base.
I fitosanitari comprese le sostanze di base
I prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica sono normati dal regolamento CE 889/2008 articolo 5 punto 1: nei casi ín cui le misure previste all'articolo 12, punto 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato Il del presente regolamento.
Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
L'allegato II elenca le sostanze consentite dividendole in 7 gruppi:
- I Sostanze di origine vegetale o animale
- II Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie
- III Sostanze prodotte da microrganismi
- IV Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici
- V Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate
- VI Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica
- VII Altre sostanze.
Le sostanze di base quelle di origine animale e vegetale sono tutte ricomprese nel gruppo I, mentre per le altre necessitano di apposito inserimento nello specifico gruppo, come per esempio, il bicarbonato di sodio nel gruppo IV.
on esistono albi o elenchi ufficiali, come per i fertilizzanti, che riportano quali i prodotti fitosanitari commercializzati, comprese le sostanze di base, sono autorizzati in agricoltura biologica, pertanto l'eventuale aiuto fornito dal sito del SIAN o in quelli più privati possono essere incompleti o avere un valore indicato e consultivo.
Cosa sono le sostanze di base?
NORMATIVA EUROPEA
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, all'articolo 23 definisce una sostanza di base come "una sostanza attiva" che:
- non è una sostanza potenzialmente pericolosa; e
- non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neuro-tossici o immunotossici; e
- non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente; e
- non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario".
Inoltre, ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 "è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002"; una sostanza di base è quindi una sostanza autorizzata al consumo umano, è secondo questi punti è possibile, come precedentemente fatto, definirle "innocue".
Nella pratica, sono delle sostanze che gli agricoltori (e non solo), soprattutto quelli "alternativi", conoscono per i possibili impieghi per la protezione delle piante, per la capacità di stimolare le piante ad autodifendersi (elicitore), spesso senza sapere che sono regolamentate per tale scopo e poterne così di usufruire in tutta legalità.
Devono perciò essere poste sul mercato come tali, cioè come sostanze di base per non confondersi con altri mezzi tecnici e concede solo una possibile ed eventuale preparazione con "un semplice agente diluente" (ancora l'articolo 23 punto c). C'è infine il vincolo, molto spesso ignorato, di porre in commercio tale mezzo tecnico senza un nome di fantasia ed è questa un'altra importante caratteristica.
In agricoltura biologica sono state catalogate, nell'allegato 2 del regolamento n. 889/2008 come "Antiparassitari — prodotti fitosanitari" (diversamente da quanto prevede la normativa di riferimento che riporta "non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari") e pertanto dovranno essere non solo impiegate in conformità a tale metodo di produzione agricola, ma registrate negli appositi. quaderni di campagna, in attesa che il legislatore faccia chiarezza.
Etichettatura
Nella normativa non riporta un articolo specifico che dia le indicazioni di come e cosa si scrive sull'etichetta, ma non di meno, rispettando le normali regole e quanto previsto nelle norme generiche per l'immissione in commercio, è possibile redigere l'etichetta nel rispetto delle comuni regole e senza incorrere a particolari e gravi "errori o omissioni".
Sempre per la stessa ragione, non è ammesso un nome di fantasia, per cui la confezione dovrà riportare come nome principale il nome proprio della sostanza di base così come è stata approvata.
In visualizzazione principale si può fare riferimento all'approvazione della sostanza di base secondo l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
In visualizzazione secondaria si possono riportare le informazioni che riguardano le condizioni di approvazione (per esempio, uso e buone pratiche agricole) nonché modalità e dosi d'impiego, così come riportato nel Regolamento di approvazione, specifico per ogni sostanza di base.
Pertanto dato che è una sostanza di base e può essere immessa sul mercato e comprata dall'utente, è previsto (e consigliato) riportare sull'etichetta le mansioni e informazioni relative all'uso primario e secondario del prodotto.
Quali sostanze ad oggi in commercio
A oggi, 20 sostanze di base sono state approvate dall'UE, tra cui 13 impiegabili in agricoltura biologica, (cfr. tabella 1), 8 domande sono in valutazione e in estensione d'uso (cfr. tabella 2) e 12 sostanze non sono state approvate (cfr. tabella 3).
Tabella 2. Sostanze di base in valutazione
Sostanza | Avviso EFSA |
Latte | / |
Vitis vinifera Tannini | EN-1414 |
Farina di grano | / |
Saponaria (Saponaria officinalis) | EN-1263 |
Siero (estensione) | / |
Quassia amara | EN-1382 |
Castanea e Schinopsis sp. Tannini | EN-1363 |
Aceto (estensione) | / |
Tabella 3. Sostanze di base non approvate
Sostanza naturale | Regolamento di esecuzione |
Assenzio (Artemisia absinthium) | UE N. 2046/2015 |
Artemisia (Artemisia vulgaris) | UE N. 1191/2015 |
Bardana (Arctium lappa) | UE N. 2082/2015 |
Olio essenziale di origano (Origanum vulgare) | UE N. 241/2017 |
Olio essenziale di santoreggia (Satureja montana) | UE N. 2017/240 |
Rabarbaro (Rheum officinale) | UE N. 2015/707 |
Tanaceto (Tanacetum vulgare) | UE N. 2015/2083 |
Achillea (Achillea millefolium) | UE N. 2017/2057 |
Sorbato di potassio | UE N. 2017/2068 |
Capsicum spice (estratto di paprika) | UE N. 2017/2067 |
Catrame di pino (landes pine tar) | In attesa |
Consolida (Symphytum officinale) | In attesa |
Conclusione
Le sostanze di base sono poco conosciute e anche di difficile reperimento sul mercato, ma sono o meglio potranno essere, invece, prodotti importanti, sia per l'agricoltura generale, se inseriti in una strategia di contenimento delle malattie e dei parassiti, sia in agricoltura biologica a completamento delle metodologie agronomiche preventive.
C'è poi un'ulteriore particolarità che, essendo prodotti a uso alimentare, non hanno tempo di carenza, ovviamente, e anche, di conseguenza, nessun LMR.