Secondo l’art. 23, comma 1 del reg. (CE) n. 1107/2009:
- Non è una sostanza potenzialmente pericolosa;
- Non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici;
- Non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tale fine, direttamente in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice diluente;
- Non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.
In generale: È considerata Sostanza di Base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'art. 2 del Reg .CE n.178/2002 sulla sicurezza degli alimenti.
Rispetto ai prodotti fitosanitari:
- Una Sostanza di Base è approvata per un periodo illimitato per tutta l’Europa;
- Non occorre la registrazione del singolo prodotto (o miscela di prodotti);
- Non sono previsti specifici LMR (salvo rari casi);
- L’etichetta del prodotto, se utilizzato a scopi fitosanitari, deve indicare che la Sostanza di Base contenuta è approvata ai sensi dell’Art. 23 del Reg. (CE) n. 1107/2009